Allo 0,001% la percentuale di spesa dello Stato destinata ai giovani: ogni 100.000 euro, uno è per i giovani
30 Dicembre 2013

Lo scorso 17 ottobre è stata siglata l'Intesa Stato, Regioni e autonomie locali sul Fondo politiche giovanili.
L'accordo tra Stato, Regioni, Province e Comuni ha previsto la seguente ripartizione del Fondo politiche giovanili, per il triennio 2013-2015:
- 20%: azioni centrali coordinate dal Ministero per 1.055.672 euro
- 62,49%: Regioni per 3.298.447,16 euro
- 12,50%: Comuni per 659.795 euro
- 5,01%: Province per 264.445,84 euro.
Gli interventi più cospicui sono quindi quelli attivati dalle Regioni, che sono chiamate a realizzare con le risorse di questo fondo (ripartite secondo i criteri delle politiche sociali) Centri/forme di aggregazione giovanile atti a migliorare le condizioni di "incontro" dei giovani. Fonte: Conferenza Unificata, Intesa del 17.10.2013, art. 1.
Il totale delle risorse ripartite a Regioni, Province e Comuni ammonta a di 4.222.688 euro ed il Fondo complessivo per le politiche giovanili è di 5.278.360 euro. Nel 2007 il Fondo è stato istituito con una dotazione di 130 milioni di euro a disposizione all'anno, contraendosi quindi di oltre il 96%.
Nel 2013, il totale previsto delle Spese dello Stato (al netto del debito pubblico) è (come dal Doc. di Programmazione della Ragioneria generale dello Stato, pag. 5 e 23) di 524.490 milioni di euro. Ammontando, come detto, il Fondo politiche giovanili a 5,278 milioni di euro, la percentuale destinata ai giovani è dello 0,001%, cioè per ogni centomila euro spesi dallo Stato, uno è destinato ai giovani. Un calo di interesse generale (documentabile anche in alcune ricerche) a fronte di molte dichiarazioni d'intenti...
Come si è visto, la maggior parte delle risorse del Fondo delle politiche giovanili vengono trasferite alle Regioni (62,49%). A questo proposito un passaggio importante dell'Intesa è il seguente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l’esigenza che non vi sia un’articolazione del Fondo predefinita dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni”. Ciò richiamando esplicitamente la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione (primo capoverso, paragrafo 10).
Di conseguenza (Costituzione, art. 117), nel nostro Paese il modello di politiche giovanili prevede che le Regioni abbiano potestà legislativa in materia (in quanto, appunto, di legislazione concorrente), salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Non vi sono però ancora leggi nazionali su questi oggetti, quindi lo sguardo va all'Europa, dove le politiche giovanili sono ben emancipate da interventi di stampo prevenzionale, ma seguono approcci diretti alla promozione delle capacità dei singoli ed all'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Ci si concentra sempre più sugli aspetti positivi e creativi dei giovani e si creano le migliori condizioni affinché questa positività possa essere espressa al massimo in un'ottica di continua formazione personale in chiave relazionale (rapporto dei giovani con la società, solidarietà), di cittadinanza attiva (rapporto dei giovani con il sistema, inclusione) e di occupabilità (rapporto dei giovani con il mondo del lavoro, apprendimento di competenze in ambienti non formali).
Giovanni Campagnoli - Net Agency Politichegiovanili.it